Com’è regolamentata la professione in Italia?

In Italia l’attività del coach rientra nelle così dette “Professioni non organizzate in ordini e collegi” ai sensi della L. 4/2013

Questo significa che:

è una professione che può essere liberamente esercitata, semplicemente evidenziando nei contratti professionali che è esercitata in accordo con la legge suddetta; che è possibile aderire ad associazioni – iscritte nell’elenco del Ministero dello Sviluppo economico – che la definiscono, anche se tale iscrizione NON è richiesta né è riconosciuto a dette associazioni alcun giudizio di affidabilità da parte del Ministero.

(fonte: Ministero dello Sviluppo Economico)

Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce:

L’iscrizione di una associazione nell’elenco di cui al comma 7 costituisce “riconoscimento” dell’associazione stessa?

NO l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

I professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non inserite nell’elenco possono continuare la loro attività?

 l’unico obbligo introdotto dalla legge, all’art.1, comma 3, è quello di fare riferimento, nei rapporti scritti con il cliente, agli estremi della legge stessa.


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